Descrizione
Alcune violazioni della normativa vigente prevedono l'applicazione di una sanzione pecuniaria e possono imporre conseguenze sul veicolo utilizzato. L'organo che contesta la violazione redigerà infatti due atti, uno riguardante la sanzione pecuniaria ed uno relativo al verbale di eventuale fermo amministrativo o sequestro amministrativo del veicolo. Il fermo amministrativo è disposto dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 213 e sottrae la disponibilità del bene al proprietario per la durata stabilita dalla norma violata. Può avvenire nei casi in cui:
- il veicolo è sprovvisto di carta di circolazione (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 93)
- il ciclomotore non rispetta i vincoli disposti dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 52
- un ciclomotore è senza certificato di circolazione
- si esegue un’ esercitazione di guida senza istruttore provvisto di patente di guida valida
- il conducente di un ciclomotore o motociclo non rispetta le norme comportamentali previste dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 170
- il veicolo circolante è sprovvisto di copertura assicurativa per la responsabilità civile
- il veicolo circolante è già sottoposto ad un fermo amministrativo
- il conducente ha patente ritirata o sospesa
- il conducente sta violando la normativa sul trasporto di cose (Legge 06/06/1974, n. 298, art. 26 e art. 46).
Non è permesso circolare e sostare su strada senza la copertura assicurativa per la responsabilità civile, i proprietari sorpresi senza assicurazione sono soggetti a una sanzione amministrativa e a un provvedimento di sequestro amministrativo (Decreto legislativo 30/04/1992, n.285, art 193).
Il trasgressore può chiedere il dissequestro del veicolo per la rimessa in circolazione se (Decreto legislativo 30/04/1992, n.285, art 193, com. 4):
- effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi del Decreto legislativo 30/04/1992, n.285, art 202 entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento
- corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi
- garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro.
Per i veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo è possibile chiedere il cambio di custodia come nei casi previsti dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 213.
Se il cambio di custodia prevede uno spostamento del veicolo, questo deve avvenire a spese del proprietario e garantendo la sicurezza stradale.
Se il veicolo è stato affidato al custode acquirente (depositeria) l'interessato (ad esempio il proprietario o il conducente) deve provvedere al ritiro immediato e assumere la custodia del veicolo stesso (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 213, com. 5). In mancanza, decorsi cinque giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della prefettura competente per territorio il veicolo sarà trasferito in proprietà al custode - acquirente.