Chiedere il cambio di custodia, il dissequestro, la gestione di un fermo amministrativo di un veicolo

Descrizione

Chiedere il cambio di custodia, il dissequestro, la gestione di un fermo amministrativo di un veicolo

Alcune violazioni della normativa vigente prevedono l'applicazione di una sanzione pecuniaria e possono imporre conseguenze sul veicolo utilizzato. L'organo che contesta la violazione redigerà infatti due atti, uno riguardante la sanzione pecuniaria ed uno relativo al verbale di eventuale fermo amministrativo o sequestro amministrativo del veicolo. Il fermo amministrativo è disposto dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 213 e sottrae la disponibilità del bene al proprietario per la durata stabilita dalla norma violata. Può avvenire nei casi in cui: 

Non è permesso circolare e sostare su strada senza la copertura assicurativa per la responsabilità civile, i proprietari sorpresi senza assicurazione sono soggetti a una sanzione amministrativa e a un provvedimento di sequestro amministrativo (Decreto legislativo 30/04/1992, n.285, art 193).

Il trasgressore può chiedere il dissequestro del veicolo per la rimessa in circolazione se (Decreto legislativo 30/04/1992, n.285, art 193, com. 4):

  • effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi del Decreto legislativo 30/04/1992, n.285, art 202 entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento
  • corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi 
  • garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro.
    Per i veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo è possibile chiedere il cambio di custodia come nei casi previsti dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 213.

Se il cambio di custodia prevede uno spostamento del veicolo, questo deve avvenire a spese del proprietario e garantendo la sicurezza stradale.

Se il veicolo è stato affidato al custode acquirente (depositeria) l'interessato (ad esempio il proprietario o il conducente) deve provvedere al ritiro immediato e assumere la custodia del veicolo stesso (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 213, com. 5). In mancanza, decorsi cinque giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della prefettura competente per territorio il veicolo sarà trasferito in proprietà al custode - acquirente.