Chiedere la concessione dell'assegno di maternità

Descrizione

Chiedere la concessione dell'assegno di maternità

L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS ai sensi del Decreto Legislativo 26/03/2001, n. 51, art 74.

L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. L'Istituto pubblica ogni anno l'importo nella circolare sui salari medi convenzionali. Per l’anno 2023 l’importo della prestazione (in misura piena) è pari a 383,46 € mensili.

 

Approfondimenti

I requisiti che permettono l'accesso al servizio sono i seguenti:

  • essere donne disoccupate e casalinghe che non lavorano o che non possono far valere almeno 3 mesi di contributi negli ultimi 18 mesi (in caso contrario si può accedere ai cosiddetti “assegni di maternità dello Stato”, per cui vedasi il sito INPS);
  • aver partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino;
  • essere cittadine italiane o comunitarie residenti, nonché le apolidi (o loro familiari/superstiti) e le cittadine di paesi terzi;
  • titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • familiari di cittadini dell'Unione Europea o di cittadini stranieri titolari del diritto di soggiorno di lungo periodo o permanente;
  • titolari di permesso di soggiorno in qualità di rifugiati politici (o superstiti di rifugiati politici);
  • titolari di protezione sussidiaria;
  • cittadine o lavoratrici o familiari o superstiti di cittadino o lavoratore con nazionalità marocchina, tunisina, algerina o turca;
  • titolari del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro o familiari di titolare di permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro ad eccezione delle categorie escluse dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 40;
  • che abbiano soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea o siano familiari o superstiti di persona che ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea.

Se il permesso di soggiorno è scaduto, al momento della presentazione della domanda, è possibile richiedere l’assegno di maternità con copia del permesso scaduto e ricevuta di rinnovo.

  • avere un ISEE non superiore a 19.185,13 € (nucleo di tre componenti, per l’anno 2023) e non ricevere altre prestazioni previdenziali o altro assegno maternità INPS;
  • la domanda va presentata presso l'ufficio al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione, ai senso del Decreto del Consiglio dei Ministri 21/12/2000 art. 17 e seguenti entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.

La domanda può essere presentata con le seguenti modalità:

  • presso l’ufficio al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
    Portare con sé certificazione I.S.E.E. in corso di validità ed eventuali coordinate di conto corrente per l’accredito del contributo
     
  • on-line, cliccando sul pulsante in alto a destra, oppure in forma cartacea, presentando il modello allegato in calce all'ufficio protocollo del Comune.