Concessione dell'assegno di maternità

(urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2000-12-21;452~art13)
  • Servizio attivo
Procedimento di concessione dell'assegno di maternità

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.

Come fare

La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/12/2000, n. 452, art. 13, com. 1).

Dopo aver presentato la domanda e superato l'accertamento dei requisiti, il contributo verrà erogato dall'INPS.

Domanda di concessione dell'assegno di maternità
Copia del documento d'identità
Copia dell'attestazione ISEE
Copia del decreto di adozione senza affidamento o di affidamento preadottivo
Copia della dichiarazione sostitutiva unica (DSU)
Copia del permesso di soggiorno
(O copia del titolo di viaggio)

Costi

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene un contributo economico.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: Il procedimento si conclude al termine degli accertamenti necessari.

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
  • Assistenza sociale
Categorie:
  • Salute, benessere e assistenza
Ultimo aggiornamento: 08/03/2024 09:33.25